Servizi telefonici non richiesti, ora è possibile ottenere il risarcimento del danno

Novità per tutti quegli utenti che si sono visti attivare servizi telefonici non richiesti.

Come riportato dal sito di informazione legale Studio Cataldi, se fino a qualche tempo fa era possibile disattivare i servizi telefonici attivati senza richiesta, ora è possibile anche ottenere il risarcimento dei danni.

Lo stabilisce la normativa vigente (D. Lgs. n. 185/1999, artt. 9 e 12) e le delibere dell’Autorità Garante nelle Comunicazioni (3/99/CIR-4/00/CIR-4/03/CIR) che prescrivono l’illiceità del comportamento della compagnia telefonica quando attiva servizi non richiesti dai clienti.

Nel corso degli ultimi anni sono stati numerosi i casi di utenti che si sono ritrovati attivi servizi non richiesti o servizi richiesti non attivati che hanno portato i giudici di merito a riconoscere ai consumatori il risarcimento dei danni non patrimoniali.

Come evidenziato dalla fonte, in entrambe le ipotesi di inadempimento “i giudici hanno ritenuto di dover risarcire il pregiudizio non patrimoniale patito dagli utenti e consistito ad esempio nell’aver dovuto sollecitare la società telefonica affinché adempiesse all’impegno assunto, ovvero nell’aver patito un disagio, una frustrazione o uno stress legati alla posizione dominante dell’azienda telefonica, o infine nel non aver potuto usufruire del servizio prescelto per un lungo periodo”.

Un caso di inadempimento contrattuale è quello stabilito dalla sentenza n. 2774/2004 del Giudice di Pace di Roma che ha visto l’utente convenire in giudizio una società telefonica affinché venisse condannata a risarcire, oltre alla somma indebitamente percepita per la non autorizzata attivazione del servizio e la contestuale disattivazione del medesimo da parte di un altro gestore sulla propria linea fissa, il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti a causa del comportamento illegittimo di controparte.

Il gestore telefonico comunicava di aver provveduto a restituire le somme indebitamente trattenute, senza però risarcire le altre voci richieste dalla vittima.

La sentenza del Giudice di Pace, in applicazione di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c. (Codice Civile), ha stabilito il risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dall’attore “a fronte del comportamento dei soggetti gestori – pubblici o privati -, non conforme alle regole della correttezza amministrativa e produttività operativa”.

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